Eu Inc.: la nuova forma societaria UE per semplificare e potenziare startup e Pmi

Eu Inc.: la nuova forma societaria UE per semplificare e potenziare startup e Pmi

La proposta di regolamento sul 28° regime, appena presentata dalla Commissione, è già oggetto di un vivace dibattito tra accademici, commentatori e operatori del mercato. Prevede la creazione di una nuova forma societaria, denominata Eu Inc., applicabile in tutti gli Stati membri, ideata per le startup e le scaleup (ma accessibile a tutte le imprese), facoltativa, con modalità di governance e struttura del capitale flessibili e soprattutto con procedure semplificate, rapide e digitali in tutte le fasi della vita societaria (costituzione, aumenti di capitale, creazione di filiali all'estero, liquidazione, insolvenza). C'è anche una disposizione relativa ai piani di stock option che prevede l'imposizione in capo ai beneficiari solo al momento del realizzo. Il cambio di passo della Commissione è apprezzabile e i vantaggi per le imprese sono a prima vista significativi. Per questo le critiche finora rivolte, anche se ovviamente contengono del vero, appaiono ingenerose.

La principale obiezione riguarda l'eccessivo rinvio alle legislazioni nazionali. L'art. 4 dispone l'applicazione della legge degli Stati membri per quanto non espressamente previsto; inoltre, si contano 18 rinvii al diritto nazionale. Al riguardo, scrive icasticamente Martin Sandbu sul “Financial Times”, citando un'associazione di Startup, “sulla carta sembra europea, ma in pratica è nazionale”. Sarebbe però irrealistico pensare di creare dal nulla un regime virtuale onnicomprensivo che possa vivere senza alcun riferimento a leggi nazionali. La Commissione non si è limitata a regolare questioni organizzative e procedurali, ma ha uniformato aspetti importanti di sostanza quali responsabilità degli amministratori verso la società, conflitti di interesse, operazioni con parti correlate, protezione delle diverse classi degli azionisti, recesso, diritti degli azionisti, ecc. Le parti possono ulteriormente limitare il rinvio al diritto dello Stato di costituzione inserendo nello statuto una disciplina “su misura” che soddisfi le esigenze dei diversi stakeholder (nel rispetto delle norme imperative locali). Molte delle questioni per le quali si rimanda alla legge nazionale sono di portata limitata. Ciò che più rileva e potrebbe influenzare la scelta dello Stato di costituzione sono piuttosto le esclusioni: in primis fisco e lavoro. Ma questo era inevitabile per ottenere il via libera dagli Stati membri. In ogni caso altre specifiche iniziative europee in queste materie (il pacchetto sulla mobilità equa del lavoro e semplificazioni degli obblighi fiscali per le Pmi in base alla proposta Head Office Tax) potranno contribuire a ridurre le asimmetrie regolatorie.

La seconda critica riguarda l'assenza di un sistema di soluzione delle controversie unitario, possibilmente - si è detto - “che parli inglese” per evitare una balcanizzazione della giurisprudenza che faccia venir meno i benefici dell'uniformazione. Vero, ma anch'esso pare un obiettivo irrealistico. Il diritto Ue non prevede tribunali nazionali, ma cerca di evitare interpretazioni difformi facendo ricorso a taluni principi generali (effetto utile, interpretazione conforme, primato del diritto Ue) e attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ha funzionato finora per tutto il corpo del diritto Ue, non si vede perché non dovrebbe anche in questo caso. Comunque, la Commissione suggerisce di avvalersi di sezioni specializzate o di tribunali con particolari competenze in materia in modo da uniformare e migliorare la qualità delle decisioni.

Infine, si è detto che la Commissione avrebbe dovuto proporre l'applicazione del regolamento alle sole imprese innovative, ampliando le materie disciplinate. Insomma, un regolamento più limitato, ma più profondo. A mio avviso, invece, bene ha fatto consentendo a tutte le imprese di avvalersi di questo strumento. La riforma vuole incrementare la competitività, consentendo alle imprese di attrarre capitali, trattenere talenti e raggiungere una dimensione ottimale. Quelle che oggi più patiscono le conseguenze della frammentazione normativa (in termini di oneri e costi) sono le Pmi ed è dunque fondamentale che possano avvalersi di questa nuova disciplina.

Il momento è favorevole, come non mai, per portare a compimento questa riforma. Sarebbe illusorio pensare che sia risolutiva, ma altrettanto sbagliato coltivare aspettative irrealistiche di una disciplina onnicomprensiva. È solo un primo (ma importante) mattone per iniziare la costruzione di un diritto degli affari uniforme in Europa. Uno strumento essenziale - come ha scritto Enrico Letta nel suo rapporto - per completare finalmente il Mercato interno.

Alberto Saravalle BonelliErede, Università di Padova
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